"Rendendosi tuttavia più infruttifero questo Territorio, non tanto per la malizia de Contadini, che per andare a caccia, lasciano la coltura de Terreni, quanto per li danni, che da Cacciatori si apportano ne seminati; Quindi è che rinovando noi li Bandi da Nostri antecessori, e da noi medemi publicati, proibiamo a tutte, e singole persone alla nostra Giurisdizione soggette tutti gli istrumenti atti a prendere Starne, Quaglie, et altri animali volateli, come Lanciatore, Stracini, Cortinelle, Laccioli in terra, escature d'ogni sorte, vietando ancora il tirarvi con lo Schioppo, et ogni sorte di Reti, dichiarandosi, che tal proibizione debba osservarsi dal primo giorno di Quaresima di ciaschun anno fino alli ventidue di luglio. Nel quantempo non sia lecito ad alcuno andare a Caccia a detti animali, ne portare alcuna sorte di Munizioni, o Reti per quelli prendere, et uccidere; Siccome ancora si proibisce in detto tempo l'andare a caccia a Lepre : poichè facendo li sudetti animali nelli detti mesi li loro nidi, e Figli respettivamente ne siegue coll'ucciderli, e la totale destruzzione degl'animali; si proibisce inoltre di prendere la Starna viva detta communemente la Cantarella, e detta Cantarella, è lanciatora si proibisce per sempre, cioè tutto l'anno pena scudi venticinque, perdita di strumenti, e Bracchi, d'applicarsi per un quarto alla R.C.A., e un quarto all'Accusatore, che sarà tenuto segreto, et il rimanente ad arbitrio, et anche di tre tratti di corda secondo la qualità de casi, e delle persone.
Proibiamo ancora alli Pizzicaroli, Osti, Tavernieri, Locandieri, et altre persone, che non possino ne debbano comprare, e ritenere dette specie animali sotto le sudette pene, durante il sudetto tempo, eccentuandosi però nel Tempo di Quaresima li Tordi, Franguelli, et altre specie d'animali piccoli; la caccia de quali animali si tollera anche per commodo di quelli, che sono dispensati dall'osservare la Quaresima, e detti Animali si possono prendere con Escature e Vischio.Non intentendosi, che il presente Bando resti proibita la caccia solita de Palombacci anzi quella sia lecito ad ogn'uno di fare, e utile commune con Reti e Schioppo.
Averta pertanto ciascuno di prontamente obbedire, perche altrimenti si procederà all'esecutione delle sudette pene con tutto il rigore, senza alcuna scusa in contrario, e sotto le medesime pene incorreranno tutti quelli che fussero trovati con detti animali, ancorchè non fussero Cacciatori, o fussero Donne; E si procederà irremissibilmente anche per Inquisizione, e con il detto di un sol Testimonio, et in ogn'altro miglior modo più proficuo al fisco. Dato in Todi dal Palazzo Apostolico, questo di 23 Marzo 1747."
Proibiamo ancora alli Pizzicaroli, Osti, Tavernieri, Locandieri, et altre persone, che non possino ne debbano comprare, e ritenere dette specie animali sotto le sudette pene, durante il sudetto tempo, eccentuandosi però nel Tempo di Quaresima li Tordi, Franguelli, et altre specie d'animali piccoli; la caccia de quali animali si tollera anche per commodo di quelli, che sono dispensati dall'osservare la Quaresima, e detti Animali si possono prendere con Escature e Vischio.Non intentendosi, che il presente Bando resti proibita la caccia solita de Palombacci anzi quella sia lecito ad ogn'uno di fare, e utile commune con Reti e Schioppo.
Averta pertanto ciascuno di prontamente obbedire, perche altrimenti si procederà all'esecutione delle sudette pene con tutto il rigore, senza alcuna scusa in contrario, e sotto le medesime pene incorreranno tutti quelli che fussero trovati con detti animali, ancorchè non fussero Cacciatori, o fussero Donne; E si procederà irremissibilmente anche per Inquisizione, e con il detto di un sol Testimonio, et in ogn'altro miglior modo più proficuo al fisco. Dato in Todi dal Palazzo Apostolico, questo di 23 Marzo 1747."
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